{"id":5862,"date":"2023-10-17T17:26:09","date_gmt":"2023-10-17T15:26:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/?p=5862"},"modified":"2024-03-08T13:06:51","modified_gmt":"2024-03-08T12:06:51","slug":"il-crocifisso-in-aula","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/2023\/10\/17\/il-crocifisso-in-aula\/","title":{"rendered":"Il crocifisso in aula"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ciclicamente torna sullo scenario politico e giuridico la possibilit\u00e0 di introdurre <strong>l\u2019obbligo di esporre il crocifisso<\/strong> nei <strong>luoghi pubblici<\/strong> e, in particolare, nelle <strong>scuole<\/strong> cio\u00e8 negli spazi dedicati all\u2019<strong>istruzione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ragione sta probabilmente nel fatto che le uniche disposizioni normative precise sul tema riguardano gli arredi delle scuole elementari e medie; provvedimenti amministrativi e nulla pi\u00f9, invece, per le scuole materne, gli istituti superiori e le Universit\u00e0. C\u2019\u00e8 chi sostiene, non a torto, che a rendere pi\u00f9 animato il dibattito sia proprio il fatto che esiste una regolamentazione specifica del tema solo per le aule scolastiche, nulla per gli altri uffici pubblici. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa diversa impostazione normativa ha, inevitabilmente, comportato <strong>confusione<\/strong> sulla questione. Non si sottrae alla vivacit\u00e0 della disputa anche la giurisprudenza che, in diverse occasioni, \u00e8 dovuta intervenire proprio per dirimere i <strong>contrasti sociali<\/strong> pi\u00f9 accesi e per cercare di dispensare dei principi atti ad orientare le amministrazioni dello Stato in assenza di indicazioni confortanti da parte del Legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considerate tali premesse e tenuto conto della <strong>delicatezza<\/strong> della materia, <strong>il contrasto<\/strong> sul tema sembra inevitabile. Da una parte c\u2019\u00e8 chi sostiene, in modo innegabile, che vi \u00e8 generalmente \u201c<strong><em>un apprezzamento positivo per i valori cristiani<\/em><\/strong>\u201d e ci\u00f2 \u00e8 \u201c<em>coerente con la cultura italiana, che ha nel pensiero cristiano una componente fondamentale<\/em>\u201d in quanto \u201c<em>sotto il profilo storico, <strong>il pensiero cristiano ha influito in modo significativo sulla cultura del nostro paese<\/strong><\/em>\u201d. Dall\u2019altra parte c\u2019\u00e8 chi <strong>si oppone fermamente<\/strong> all\u2019esposizione del <strong>Crocifisso<\/strong> nelle <strong>aule scolastiche<\/strong>, o in altri <strong>luoghi pubblici<\/strong>, in quanto tale imposizione andrebbe a violare il principio di <strong>laicit\u00e0 dello Stato<\/strong> cio\u00e8 quell\u2019assunto secondo cui il potere pubblico dovrebbe tenersi fuori dalle determinazioni personali dei cittadini in ordine alle proprie <strong>convinzioni religiose<\/strong>, garantendo cos\u00ec la <strong>libera manifestazione del pensiero<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 che preme evidenziare \u00e8 che le <strong>uniche normative<\/strong>, ancora in vigore, sono piuttosto risalenti. La prima \u00e8 contenuta nel <strong>Regio Decreto<\/strong> n. 965 del 1924 (per i Regi istituti di <strong>istruzione media<\/strong>) il cui art. 118 statuisce espressamente che \u201c<em>ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, (ha) l\u2019immagine del <strong>Crocifisso<\/strong> e il ritratto del <strong>Re<\/strong><\/em>\u201d. La seconda \u00e8 contenuta nel <strong>Regio Decreto<\/strong> n. 1927 del 1928 (sui servizi dell\u2019istruzione <strong>elementare<\/strong>) che elenca tra gli arredi necessari in aula: 1. Il <strong>Crocifisso<\/strong>; 2. Il <strong>ritratto<\/strong> di S.M. il <strong>Re<\/strong>. Tutto ci\u00f2 perch\u00e9 la figura del <strong>Sovrano<\/strong> era considerata <strong>sacra<\/strong> ed <strong>inviolabile<\/strong> e la sua posizione apicale era \u201cgiustificata\u201d dalla <strong>Grazia di Dio<\/strong>, tanto \u00e8 vero che in essa si rinveniva l\u2019origine del suo <strong>status<\/strong>, nonostante si trattasse di una <strong>monarchia liberale<\/strong> e <strong>parlamentare<\/strong>, non pi\u00f9 <strong>assoluta<\/strong>. Pertanto, questa <strong>doppia rappresentazione<\/strong> e l\u2019equiparazione figurativa delle due immagini cristallizzava una <strong>visione consolidata<\/strong> della <strong>gerarchia sociale<\/strong>. A conferma di tale impostazione politica e giuridica vi era, infatti, l\u2019art. 1 dello <strong>Statuto Albertino<\/strong> che proclamava la sola <strong>religione cattolica<\/strong> come religione di <strong>Stato<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 posto, con l\u2019entrata in vigore della <strong>Costituzione<\/strong> nel <strong>1948<\/strong> e la fine della <strong>Monarchia<\/strong>, si \u00e8 stabilito che lo <strong>Stato<\/strong> e la <strong>Chiesa<\/strong> cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, <strong>indipendenti<\/strong> e <strong>sovrani<\/strong> ed i loro rapporti sono regolati dai <strong>Patti Lateranensi<\/strong> (art. 7 Cost.). In particolare, il fenomeno religioso viene considerato elemento sostanzialmente distinto rispetto allo Stato. La norma, d\u2019altronde, riconosce di fatto una posizione di privilegio della <strong>religione cattolica<\/strong> che gode, infatti, di una peculiare attenzione dato che i Patti Lateranensi, <strong>Trattati<\/strong> che assumono un ruolo chiave nel panorama costituzionale, regolano i rapporti tra <strong>due entit\u00e0<\/strong> di indiscutibile <strong>rilievo<\/strong>. Infatti, alcuni autori, sulla base di tale disposizione, hanno identificato lo Stato italiano come \u201cn\u00e9 <strong>laico<\/strong> n\u00e9 <strong>confessionale<\/strong>\u201d. La Carta costituzionale, per\u00f2, aggiunge che tutte le <strong>confessioni<\/strong> religiose sono egualmente <strong>libere<\/strong> davanti alla legge (art. 8 Cost.) e ci\u00f2 implica un principio <strong>supremo<\/strong> ed inderogabile degli ordinamenti democratici a tutela del <strong>rispetto<\/strong> e dell\u2019<strong>imparzialit\u00e0<\/strong> del potere pubblico verso tutte le confessioni religiose. Tutti hanno, infatti, il diritto di <strong>professare<\/strong> liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne <strong>propaganda<\/strong> e di esercitarne in privato o in pubblico il <strong>culto<\/strong>, purch\u00e9 non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19 Cost.). Tutto ci\u00f2, insomma, per dire che la libert\u00e0 religiosa costituisce un diritto <strong>inviolabile<\/strong> dell\u2019uomo, come sancito anche dalle Carte Internazionali, garantito sia nei confronti dei pubblici poteri che dei privati. \u00c8 dovere dello Stato, quindi, garantire la <strong>libera manifestazione<\/strong> del <strong>pensiero<\/strong> in tutte le sue forme (art. 21 Cost.).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto premesso, ci\u00f2 che si evince da tale ricostruzione normativa \u00e8 che i principi costituzionali, anche se chiaramente volti a garantire la piena libert\u00e0 religiosa, assumono, per certi versi, anche un sapore \u201cdi <strong>compromesso<\/strong>\u201d al fine di garantire una relazione stabile tra due entit\u00e0: Citt\u00e0 del <strong>Vaticano<\/strong> e la <strong>Repubblica Italiana<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ovviamente, una disciplina particolarmente datata ed una generale vivacit\u00e0 del <strong>dibattito<\/strong> pubblico, dovuta anche alla delicatezza del tema, hanno portato ad una serie di dispute sociali a cui la giurisprudenza ha provato a porre rimedio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al di l\u00e0 delle normative, pu\u00f2 essere utile evidenziare due pareri del <strong>Consiglio di Stato<\/strong>. In particolare, nel 1988 il Supremo Organo di giustizia amministrativa ha considerato che i Regi Decreti degli anni &#8217;20 sono \u201c<strong>tuttora<\/strong> legittimamente <strong>operanti<\/strong>\u201d ed \u201ca parte il significato per i credenti, (il Crocifisso) rappresenta il <strong>simbolo<\/strong> della <strong>civilt\u00e0<\/strong> e della <strong>cultura<\/strong> <strong>cristiana<\/strong>, nella sua radice <strong>storica<\/strong>, come valore universale, <strong>indipendente<\/strong> da specifica confessione religiosa\u201d. I giudici hanno espressamente aggiunto che \u201c<em>occorre (\u2026) anche considerare che la Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libert\u00e0 a tutte le confessioni religiose <strong>non prescrive alcun divieto<\/strong> alla <strong>esposizione<\/strong> nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si \u00e8 gi\u00e0 detto, fa parte del patrimonio storico<\/em>\u201d e, pertanto, \u201c<em>la presenza dell&#8217;immagine del crocifisso nelle aule scolastiche (<\/em>non puo\u2019<em>) costituire motivo di costrizione della libert\u00e0 individuale<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Consiglio di Stato, rispondendo a un ricorso presentato dall&#8217;Unione degli <strong>Atei<\/strong> e degli <strong>Agnostici<\/strong> Razionalisti (UAAR) nel 2006, confermando il proprio orientamento, pur dichiarando che effettivamente le normative risalivano al periodo <strong>fascista<\/strong>, ha ribadito che lo Stato italiano \u00e8 <strong>laico<\/strong>, ma ha osservato che tale \u201c<strong><em>principio di laicit\u00e0<\/em><\/strong><em> non risulta <strong>compromesso<\/strong> dall&#8217;esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche<\/em>\u201d. Il crocifisso va considerato \u201c<em>non solo come simbolo di un&#8217;evoluzione storica e culturale, e quindi dell&#8217;<strong>identit\u00e0<\/strong> del nostro <strong>popolo<\/strong>, ma quale simbolo altres\u00ec di un sistema di <strong>valori<\/strong> di <strong>libert\u00e0<\/strong>, <strong>eguaglianza<\/strong>, <strong>dignit\u00e0 umana<\/strong> e <strong>tolleranza<\/strong> religiosa e quindi anche della <strong>laicit\u00e0 dello Stato<\/strong><\/em>\u201d. Insomma, i giudici evidenziano che la fede cristiano-cattolica esprime dei valori pienamente accolti nella societ\u00e0 e che, al di l\u00e0 delle convinzioni confessorie, trovano un riferimento anche nella Carta Costituzionale. La soluzione recepita va ad esprimere, dunque, un \u201c<strong>favor<\/strong>\u201d per l\u2019esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche in quanto, trattandosi di spazi dedicati all\u2019istruzione, \u00e8 da quel contesto che i valori fondamentali del popolo italiano devono trovare divulgazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nonostante la giurisprudenza amministrativa si sia pronunciata chiaramente sulla questione non sono mancati successivi pareri, atti amministrativi e casi giudiziari che hanno portato alla ribalta mediatica il tema ed hanno accolto <strong>soluzioni non<\/strong> <strong>sempre<\/strong> <strong>coerenti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 che interessa segnalare \u00e8 uno degli ultimi approdi giurisprudenziali, condensato in una sentenza della <strong>Cassazione<\/strong> del settembre 2021. In fatto, la vicenda ha come protagonista un <strong>professore<\/strong> di un istituto professionale che, sistematicamente, prima dell\u2019inizio delle sue ore di <strong>lezione<\/strong> rimuoveva il <strong>crocifisso<\/strong> dalla parete dell\u2019<strong>aula<\/strong> per riporlo al proprio posto solo al <strong>termine<\/strong> delle stesse. Questo atteggiamento aveva provocato la <strong>reazione<\/strong> degli <strong>studenti<\/strong> che, riuniti in <strong>assemblea<\/strong>, avevano chiesto l\u2019affissione <strong>stabile<\/strong> del simbolo, decisione recepita, infatti, in una circolare del <strong>dirigente scolastico<\/strong>. Il professore riceveva, pertanto, un <strong>provvedimento disciplinare<\/strong> per aver disatteso gli ordini impartiti dal superiore gerarchico. Al di l\u00e0 della vicenda storica e di alcune questioni giuridiche che hanno interessato il tema, ci\u00f2 che preme qui evidenziare \u00e8 la soluzione di <strong>compromesso<\/strong> accolta dalla sentenza in commento. Lo <strong>scontro<\/strong>, come si pu\u00f2 comprendere, \u00e8 tra principi e <strong>valori<\/strong> fondamentali del <strong>sistema<\/strong> e cio\u00e8 la <strong>libert\u00e0 religiosa<\/strong>, la <strong>laicit\u00e0 dello Stato<\/strong>, il <strong>pluralismo<\/strong>, il <strong>divieto di discriminazioni<\/strong>, la libert\u00e0 di <strong>insegnamento<\/strong> nella scuola <strong>pubblica<\/strong> aperta a tutti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I giudici hanno stabilito, infatti, che \u201c<em>occorre <strong>evitare<\/strong> che ci sia un tutto per una delle (due) libert\u00e0 e un nulla per l\u2019altra, che un <strong>diritto<\/strong> si trasformi in <strong>tiranno<\/strong> nei confronti dell\u2019altro, che l\u2019esito finale si identifichi, in una <strong>violazione<\/strong> del principio <strong>pluralista<\/strong>, con una soltanto delle diverse soluzioni in campo, che la tensione tra diritti di pari dignit\u00e0 si trasformi in <strong>scontro tra valori<\/strong><\/em>\u201d. Insomma, \u201c<em>la strada da percorrere \u00e8 quella dell\u2019<strong>accomodamento ragionevole<\/strong>, intesa come <strong>ricerca<\/strong>, <strong>insieme<\/strong>, di una soluzione <strong>mite<\/strong>, <strong>intermedia<\/strong>, capace di soddisfare le <strong>diverse<\/strong> posizioni nella misura concretamente possibile, in cui tutti <strong>concedono<\/strong> qualcosa facendo, ciascuno, un <strong>passo<\/strong> in direzione dell\u2019altro<\/em>\u201d. La Cassazione, conscia del precario equilibrio tra i valori da porre in bilanciamento, indica \u201c<em>l\u2019accomodamento ragionevole (come) luogo del <strong>confronto<\/strong><\/em>\u201d non essendoci \u201c<em>spazio per <strong>fondamentalismi<\/strong>, per <strong>dogmatismi<\/strong> o per posizioni <strong>pretensive<\/strong> ed <strong>intransigenti<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per concludere, nel caso di specie, la Cassazione evidenzia che il docente <strong>dissenziente<\/strong> non ha un potere di <strong>veto<\/strong> o di <strong>interdizione<\/strong> assoluta rispetto all\u2019affissione del crocifisso, ma deve essere ricercata, da parte della comunit\u00e0 scolastica, complessivamente considerata, una soluzione che tenga conto del suo punto di vista e che rispetti la sua <strong>libert\u00e0 di insegnamento<\/strong>, di manifestazione del proprio <strong>pensiero<\/strong> religioso. Infatti, i giudici hanno evidenziato che, considerate tali premesse, l\u2019ordine di servizio del dirigente scolastico risulta illegittimo in quanto non ha cercato, e neppure promosso, un \u201c<em>ragionevole accomodamento<\/em>\u201d tra tutti i protagonisti in quanto non ha mai sollecitato gli stessi ad una valutazione che tenesse conto di tutte le possibilit\u00e0 praticabili sulle modalit\u00e0 di esposizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pronuncia, oltre a distillare un <strong>ponderato principio<\/strong>, pare suggerire anche una <strong>strada<\/strong> a tutte le <strong>istituzioni<\/strong>: quando si discorre di <strong>diritti fondamentali<\/strong>, attinenti alla sfera pi\u00f9 intima dei cittadini, bisogna evitare <strong>imposizioni<\/strong> che potrebbero compromettere un valore a danno di un altro ma \u00e8 necessario consentire alla comunit\u00e0 di sentirsi <strong>protagonista<\/strong> delle proprie <strong>scelte<\/strong>. Quindi, la societ\u00e0, attraverso la pura espressione del principio <strong>democratico<\/strong>, pu\u00f2 decidere di esporre il crocifisso con una valutazione che sia frutto delle convinzioni di tutti i <strong>componenti<\/strong> della <strong>medesima comunit\u00e0<\/strong> cercando sempre di <strong>contemperare<\/strong> gli <strong>opposti interessi<\/strong> e senza mai <strong>annichilire<\/strong> completamente la posizione degli altri individui (in <strong>minoranza<\/strong>). \u201c<em>Privilegiare un approccio <strong>dialogante<\/strong> significa non <strong>appiattarsi<\/strong> su una logica (esclusivamente) <strong>maggioritaria<\/strong>, dove i molti scelgono ed i pochi <strong>soccombono<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciclicamente torna sullo scenario politico e giuridico la possibilit\u00e0 di introdurre l\u2019obbligo di esporre il crocifisso nei luoghi pubblici e, in particolare, nelle scuole cio\u00e8 negli spazi dedicati all\u2019istruzione. 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