{"id":6164,"date":"2023-11-16T12:56:46","date_gmt":"2023-11-16T11:56:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/?p=6164"},"modified":"2024-03-08T13:16:11","modified_gmt":"2024-03-08T12:16:11","slug":"esiste-un-salario-minimo-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/2023\/11\/16\/esiste-un-salario-minimo-costituzionale\/","title":{"rendered":"Esiste un salario minimo costituzionale?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il salario minimo, secondo la nozione pi\u00f9 accreditata, consiste nella remunerazione minima, giornaliera o mensile, che i datori di lavoro devono per legge corrispondere ai propri lavoratori dipendenti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 un istituto adottato da ben 22 dei 27 Stati membri dell\u2019Unione Europea e, infatti, i soli ordinamenti di Svezia, Finlandia, Danimarca, Austria ed <strong>Italia<\/strong> non prevedono alcuno strumento giuridico ad esso equiparabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta, seguendo una lettura accreditata, di un espediente che consente un profondo <strong>intervento pubblico<\/strong> nel mercato del lavoro, ed attraverso il quale lo Stato fornisce per legge uno strumento di <strong>rafforzamento<\/strong> <strong>del potere contrattuale<\/strong> in favore di soggetti potenzialmente capaci al lavoro, ma appartenenti a categorie sociali deboli, emarginate ed economicamente tormentate. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ingerenza del potere politico-legislativo andrebbe, insomma, a riequilibrare posizioni socialmente ed economicamente sbilanciate e permetterebbe di rimuovere, cos\u00ec, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 dell\u2019individuo, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva <strong>partecipazione<\/strong> <strong>di tutti i lavoratori<\/strong> all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Altra impostazione, di impronta <strong>liberale<\/strong>, sostiene che il salario minimo legale non sarebbe utile all\u2019<strong>efficientamento<\/strong> del sistema. In particolare, tale lettura evidenzia che un\u2019ingerenza tanto robusta dello Stato andrebbe ad aumentare la <strong>povert\u00e0<\/strong>, in quanto incrementerebbe la disoccupazione perch\u00e9 le imprese sarebbero restie ad assumere lavoratori <strong>non qualificati<\/strong> o <strong>senza esperienza<\/strong> ad un costo prestabilito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I sostenitori di tale impostazione ritengono che sia pi\u00f9 utile per l\u2019impresa beneficiare di <strong>incentivi<\/strong> e <strong>sgravi<\/strong> fiscali-tributari e che sarebbe compito dello Stato, pi\u00f9 che altro, garantire percorsi formativi e professionali adeguati rispetto al continuo mutamento del mercato del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa dice la Costituzione sul tema lavoro?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dall&#8217;analisi dei <strong>principi fondamentali<\/strong> che governano il tema<strong> lavoro<\/strong> emerge che l\u2019Italia \u00e8 una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ed il riconoscimento costituzionale di tale valore \u00e8 inteso come strumento essenziale e primario di sviluppo della personalit\u00e0 umana, ed ha come finalit\u00e0 il progresso materiale e spirituale dell\u2019intera comunit\u00e0. Lo Stato deve promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto ed \u00e8 suo compito, tra l\u2019altro, curare la formazione e l\u2019elevazione professionale dei lavoratori<strong>,<\/strong> affinch\u00e9 siano resi effettivi tali principi. Il fine ultimo, che innerva l\u2019intero sistema, \u00e8 la <strong>tutela<\/strong> <strong>della<\/strong> <strong>dignit\u00e0 umana<\/strong> in tutte le sue forme. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">E sul salario?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 posto sul piano dei principi generali, nell\u2019art. 36 della Costituzione compare ancora una volta la bussola della dignit\u00e0 umana, riferita, per\u00f2, alla retribuzione del lavoratore ed assume, in questo contesto, una connotazione inevitabilmente materiale. Il salario deve essere, infatti, <strong>proporzionato<\/strong> e <strong>sufficiente<\/strong>, e comunque tale da assicurare al lavoratore stesso ed alla sua famiglia un\u2019esistenza libera e dignitosa. In particolare, la norma stabilisce che la <strong>remunerazione<\/strong> dei lavoratori deve essere parametrata alla<strong> <\/strong>qualit\u00e0 ed alla quantit\u00e0 della prestazione lavorativa e, in ogni caso, <strong>adeguata ad evitare l\u2019oppressione<\/strong> insostenibile del bisogno economico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il ruolo dei sindacati<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come \u00e8 noto, l\u2019ordinamento conferisce ai <strong>sindacati<\/strong>, in rappresentanza dei lavoratori, il ruolo chiave di stesura dei pi\u00f9 diffusi <strong>contratti<\/strong> di lavoro, rapportandosi direttamente con le associazioni di categoria che rappresentano i datori di lavoro. Tali enti possono, quindi, rappresentare unitariamente i lavoratori in proporzione dei loro iscritti e stipulare <strong>contratti collettivi<\/strong> di lavoro, con efficacia obbligatoria per tutti i soggetti appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Dunque, la legge, sancendo il principio di <strong>libert\u00e0 sindacale<\/strong>, contempla le organizzazioni sindacali come strumento di a<strong>utotutela<\/strong> dei lavoratori e come <strong>diritto politico<\/strong> in quanto, attraverso i sindacati, i lavoratori partecipano alla determinazione delle linee di politica economica e sociale del paese.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella determinazione dei <strong>contratti collettivi nazionali<\/strong>, i sindacati provvedono, in particolare, alla definizione dei <strong>salari<\/strong>, prevedendo specifiche categorie professionali, che tengano debitamente conto delle qualifiche, delle mansioni e delle competenze specifiche dei singoli lavoratori. L\u2019ordinamento attribuisce, dunque, alle organizzazioni sindacali una posizione delicata, incaricandoli non solo di tutelare i <strong>diritti<\/strong> dei lavoratori ma anche di fissare, nella fase della <strong>contrattazione<\/strong>, le <strong>retribuzioni<\/strong> dei dipendenti, tenendo soprattutto conto delle indicazioni <strong>costituzionali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il caso<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una recente controversia, posta all\u2019attenzione della Suprema Corte di <strong>Cassazione<\/strong> (Sezione <strong>Lavoro<\/strong>), ha riaperto, anche mediaticamente, il dibattito circa la necessit\u00e0 di introdurre per <strong>legge<\/strong> il <strong>salario minimo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La questione trae origine dalla richiesta di alcuni lavoratori, con mansioni di portieri e guardiani notturni, che lamentavano di ricevere retribuzioni eccessivamente basse ed il cui valore si collocava addirittura al limite della <strong>soglia di povert\u00e0<\/strong>, nonostante tali salari fossero previsti dai minimi tabellari del contratto collettivo. In particolare, la retribuzione di tali lavoratori era pari, al netto mensile, ad \u20ac 863,00 per tredici mensilit\u00e0, ossia una paga oraria di \u20ac 5,49, senza maggiorazione, peraltro, per il lavoro notturno. Sul piano della <strong>sufficienza<\/strong>, la retribuzione si assestava appena sopra la soglia di <strong>povert\u00e0<\/strong>, che, secondo il rapporto <strong>ISTAT<\/strong> per l\u2019anno 2018, per un residente in un\u2019area metropolitana del nord Italia, e di et\u00e0 compresa tra i 18 ed i 59 anni, era pari ad \u20ac 834,66 mensili, e che aumentava ad oltre \u20ac 1.600,00 nel caso di moglie e figli a carico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo una lettura <strong>tradizionale<\/strong>, mai abbracciata pienamente dalla giurisprudenza, i minimi salariali tabellari dei contratti collettivi, integrerebbero <strong>presuntivamente<\/strong> il parametro costituzionale della retribuzione sufficiente e proporzionata<strong>,<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 36 Cost. I <strong>minimi retributivi<\/strong> previsti dalla contrattazione collettiva, dunque, sarebbero assistiti da una <strong>presunzione assoluta<\/strong> di <strong>adeguatezza<\/strong> al principio di proporzionalit\u00e0 ed equit\u00e0 della retribuzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Cassazione, nella pronuncia in commento, ha, invece, statuito che \u201c<em>in sede di applicazione dell\u2019art. 36 Cost. il giudice di merito gode (\u2026) di un\u2019ampia discrezionalit\u00e0 nella determinazione della giusta retribuzione, potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli contrattuali-collettivi (sia in concorso, sia in attuazione) con l\u2019unico obbligo di dare puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell\u2019art. 36 Cost.<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Giudice pu\u00f2, quindi, \u201c<em>utilizzare anche parametri differenti da quelli contrattuali e fondare la pronuncia (anche) sulla natura e sulle caratteristiche della concreta attivit\u00e0 svolta, su nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi anche su criteri equitativi<\/em>\u201d. La sentenza chiarisce, insomma, che la <strong>Costituzione<\/strong> non si limita a stabilire se sia dovuto o meno un salario proporzionato e sufficiente, ma attribuisce a chi lavora il <strong>diritto<\/strong> ad una <strong>retribuzione<\/strong> con <strong>contenuti qualificanti<\/strong> che si riferiscono, in particolare, al <strong><em>quantum<\/em><\/strong><em> <\/em>del <strong>corrispettivo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dunque, \u201c<em><strong>nessuna tipologia contrattuale pu\u00f2 ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformit\u00e0 ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione<\/strong><\/em>\u201d. Pertanto, i criteri stabiliti nella Costituzione sono gerarchicamente sovraordinati alla legge ed alla stessa contrattazione collettiva poich\u00e9 attinenti ad un valore fondamentale della persona umana: la <strong>dignit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come si stabilisce l&#8217;equit\u00e0?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si chiarisce, cos\u00ec, che l\u2019equit\u00e0 del minimo salariale previsto dal contratto collettivo nazionale pu\u00f2 essere <strong>valutata<\/strong> in <strong>concreto<\/strong> dal <strong>giudice,<\/strong> al di l\u00e0 della previsione contrattuale. Il giudice deve tener conto della <strong>retribuzione netta<\/strong> e non lorda, poich\u00e9 il <strong>tenore di vita<\/strong> \u00e8 valutabile solo con riferimento alla somma effettivamente spendibile dal lavoratore. Inoltre, il giudice pu\u00f2, nella comparazione, tener conto anche di altri contratti collettivi che disciplinano le medesime mansioni, ma in settori differenti. Ancora, la valutazione deve far riferimento anche alla <strong>soglia di povert\u00e0<\/strong> calcolata dall\u2019ISTAT. La sentenza conferma, quindi, che il giudice pu\u00f2, in spregio a quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro, discostarsi dai <strong>minimi<\/strong> tabellari (sia in aumento che in diminuzione) ed individuare in <strong>autonomia<\/strong>, secondo i parametri citati, una retribuzione che sia per il lavoratore che chiede tutela <strong>proporzionata<\/strong> e <strong>sufficiente<\/strong> (art. 36 Cost.), imponendola alle parti. Si evince, dunque, che in assenza di intervento da parte del legislatore, il giudice \u00e8 chiamato a dare piena attuazione alle norme della Carta costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per dirsi <strong>equa<\/strong> e <strong>conforme<\/strong> a Costituzione, la <strong>retribuzione<\/strong> non deve garantire la <strong>mera sopravvivenza<\/strong>, ma deve consentire al lavoratore un tenore di vita tale da permettergli di <strong>partecipare attivamente<\/strong> alla vita <strong>sociale<\/strong> e <strong>culturale<\/strong> del proprio paese. Una parte, non meno significativa, del salario deve consentire all\u2019individuo di acquistare un <strong>libro<\/strong>, andare al <strong>cinema<\/strong> o al <strong>teatro<\/strong>, ascoltare un <strong>concerto<\/strong>. \u00c8 questo il senso della pronuncia in commento che, oltre a stimolare un dibattito gi\u00e0 vivace dal punto di vista sociale e politico, sembra, in qualche modo, suggerire al legislatore un intervento, che possa dare effettivit\u00e0 al volere della Costituzione. Un salario non adeguato, non riconducibile al parametro della sufficienza, potrebbe minare nel profondo la tenuta sociale del paese non consentendo la coesione ed il progresso della comunit\u00e0. \u00c8, d\u2019altronde, vero che \u00e8 compito della Repubblica curare la formazione e la crescita dei lavoratori, adeguando i percorsi professionali al continuo divenire del mercato del lavoro rafforzando, cos\u00ec, il loro <strong>potere contrattuale<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il salario minimo, secondo la nozione pi\u00f9 accreditata, consiste nella remunerazione minima, giornaliera o mensile, che i datori di lavoro devono per legge corrispondere ai propri lavoratori dipendenti. \u00c8 un istituto adottato da ben 22 dei 27 Stati membri dell\u2019Unione Europea e, infatti, i soli ordinamenti di Svezia, Finlandia, Danimarca, Austria ed Italia non prevedono<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":6176,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_mi_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[790],"tags":[583,645,643],"class_list":["post-6164","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-non-con-leggerezza","tag-costituzione","tag-legge","tag-salario-minimo"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6164","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6164"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6164\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6891,"href":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6164\/revisions\/6891"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6176"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}