{"id":6210,"date":"2024-01-12T09:03:46","date_gmt":"2024-01-12T08:03:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/?p=6210"},"modified":"2024-03-08T13:14:40","modified_gmt":"2024-03-08T12:14:40","slug":"come-combattere-veramente-la-violenza-di-genere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/2024\/01\/12\/come-combattere-veramente-la-violenza-di-genere\/","title":{"rendered":"Come combattere (veramente) la violenza di genere"},"content":{"rendered":"\n<p>I recenti <strong>fatti di cronaca<\/strong> hanno ridestato preoccupazioni sedimentate gi\u00e0 da molto tempo nella memoria storica della nostra comunit\u00e0 nazionale. Episodi di <strong>violenza<\/strong>, in particolare, nei confronti di donne legate sentimentalmente ad un partner che si dimostra, nei fatti, <strong>carnefice<\/strong> pi\u00f9 che amante, <strong>soggiogatore<\/strong> pi\u00f9 che corteggiatore. <\/p>\n\n\n\n<p>Ci si domanda, sempre pi\u00f9 spesso, cosa spinga un ragazzo, nella maggior parte dei casi poco pi\u00f9 che ventenne, ad annientare la partner con la rabbia cieca di chi non prova alcun sentimento umano di <em>pietas<\/em>. <\/p>\n\n\n\n<p>Verosimilmente, non ci si \u00e8 interrogati abbastanza sul <strong>fenomeno<\/strong>, sicuramente non si \u00e8 agito a sufficienza ed il pensiero comune \u00e8: \u201c<em>abbiamo fallito<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un senso di frustrazione che ci colpisce in quanto <strong>comunit\u00e0<\/strong>, ove i valori del <strong>rispetto<\/strong>, della <strong>solidariet\u00e0<\/strong>, della <strong>virt\u00f9<\/strong> sono sfumati, se non addirittura perduti, e ci lasciano con quel senso di amarezza di chi pensa \u201csi poteva fare di pi\u00f9\u201d per evitare tragedie simili. Per capire come combattere (veramente) la violenza di genere partiamo dalle leggi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa dice la legge?<\/h2>\n\n\n\n<p>Dal punto di vista strettamente <strong>penalistico<\/strong>, sono vari i <strong>reati<\/strong> che possono venire in rilievo quando si parla di violenza di genere: dall\u2019omicidio aggravato dalla premeditazione (art. 577, comma I n. 3 c.p.), alla violenza sessuale (art. 609bis c.p.), dai maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) agli atti persecutori (art. 612bis c.p.). Sono tutte condotte connotate certamente dalla violenza, dalla vessatoriet\u00e0 e dalla sopraffazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>Legislatore<\/strong>, accogliendo le pressanti istanze della societ\u00e0, \u00e8 recentemente intervenuto con il Disegno di <strong>Legge<\/strong> n. 923 del <strong>2023<\/strong>, approvato all\u2019<strong>unanimit\u00e0<\/strong> da entrambi i rami del Parlamento. In particolare, in continuit\u00e0 con i pregressi interventi normativi (a partire dal D.L. n. 93 del 2013), ha introdotto una serie di <strong>misure<\/strong> atte ad <strong>inasprire<\/strong>, per finalit\u00e0 <strong>dissuasive<\/strong>, il trattamento <strong>punitivo<\/strong> degli autori di tali cruenti fatti. Ha modificato i <strong>tempi<\/strong> di intervento per l\u2019adozione di misure <strong>cautelari<\/strong> e misure di <strong>prevenzione<\/strong>, finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza <strong>domestica<\/strong> o di <strong>genere<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In dettaglio, come si legge nel Dossier dell\u2019Ufficio Studi della Camera, il Disegno di Legge apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di <strong>prevenzione<\/strong> (D. Lgs. 159\/2011), estendendo l&#8217;applicabilit\u00e0 da parte della <strong>autorit\u00e0 giudiziaria<\/strong> delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti <strong>indiziati<\/strong> di alcuni gravi <strong>reati<\/strong>, che ricorrono nell&#8217;ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le misure di prevenzione<\/h2>\n\n\n\n<p>Ad esempio, si intensifica l\u2019uso del <strong>braccialetto elettronico<\/strong>, anche nell\u2019ambito delle misure preventive, ossia le misure che si applicano <strong>prima<\/strong> della commissione di fatti penalmente rilevanti, al fine di garantire l\u2019osservanza degli <strong>ordini di allontanamento<\/strong> o <strong>avvicinamento<\/strong> a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione (art. 2).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 10 introduce, nel codice di procedura penale, un nuovo articolo (art. 382-bis) al fine di consentire l&#8217;<strong>arresto<\/strong> in <strong>flagranza differita<\/strong>, nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonch\u00e9 di atti persecutori (stalking).<\/p>\n\n\n\n<p>Si interviene, inoltre, in materia di <strong>allontanamento<\/strong> <strong>d\u2019urgenza<\/strong> dalla casa familiare, nelle ipotesi di gravi comportamenti di violenza commessi in ambito <strong>domestico<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Anche fuori dei casi di <strong>flagranza<\/strong>, il P.M. pu\u00f2 disporre, con decreto motivato, l&#8217;allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (art. 11).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 14 reca modifiche in materia di <strong>informazioni<\/strong> da rendere alla persona offesa dal reato. In particolare, si interviene al fine di estendere l\u2019<strong>obbligatoriet\u00e0<\/strong> dell\u2019immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere circa tutti i <strong>provvedimenti<\/strong> di <strong>scarcerazione<\/strong> che riguardano l\u2019autore del reato.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sul fronte educativo<\/h2>\n\n\n\n<p>Il legislatore, per di pi\u00f9, incentiva iniziative <strong>formative<\/strong> in materia di violenza contro le donne e violenza domestica (art. 6). In particolare, si disciplina la predisposizione di apposite <strong>linee guida<\/strong> nazionali, al fine di orientare un\u2019adeguata ed omogenea <strong>formazione<\/strong> degli <strong>operatori di polizia<\/strong> che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra i vari provvedimenti quello che, inevitabilmente, suscita maggiore interesse \u00e8 la disposizione di cui all\u2019art. 18. In particolare, si prevede che, entro 6 mesi dall\u2019entrata in vigore della legge, il <strong>Ministro della giustizia<\/strong> di concerto con l\u2019Autorit\u00e0 politica delegata per le <strong>pari opportunit\u00e0<\/strong> devono adottare un provvedimento che disciplini le modalit\u00e0 per il <strong>riconoscimento<\/strong> e l&#8217;<strong>accreditamento<\/strong> degli <strong>enti<\/strong> e delle <strong>associazioni<\/strong> abilitati ad effettuare <strong>corsi di recupero<\/strong> degli <strong>autori<\/strong> di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, anche adottando Linee Guida per l\u2019attivit\u00e0 di tali associazioni. <\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, attraverso questa previsione, il Legislatore si assume una <strong>responsabilit\u00e0<\/strong> non da poco, facendosi carico di incentivare interventi di <strong>rieducazione<\/strong> di soggetti che si sono resi protagonisti di fatti violenti. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019obiettivo, tra i tanti, \u00e8 quello di un percorso risocializzante del reo, attraverso il quale lo stesso possa recuperare gli strumenti essenziali per la convivenza civile, in modo da evitare che incorra nuovamente in reati, dopo aver scontato la condanna.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">E prima? Che misure vigevano?<\/h2>\n\n\n\n<p>Gli interventi, brevemente delineati, si pongono sulla stessa scia di provvedimenti meno recenti e soprattutto in linea con il cd. \u201c<strong>Codice Rosso<\/strong>\u201d (L. n. 69\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p>Le normative pregresse prevedevano gi\u00e0 alcuni importanti <strong>strumenti di tutela<\/strong>, oggi ampliati, come la possibilit\u00e0 di accedere al <strong>gratuito patrocinio<\/strong> (assistenza gratuita di un legale) per le vittime di reati di violenza di genere o domestica, anche se la vittima superi i limiti di reddito previsti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, era gi\u00e0 prevista la possibilit\u00e0 di mettere in contatto la vittima del reato, immediatamente dopo la denuncia del fatto, con i <strong>centri antiviolenza<\/strong> sparsi su tutto il territorio nazione, al fine di garantire sostegno medico, psicologico e legale a persone in istato di particolare <strong>vulnerabilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Vi erano gi\u00e0, nell\u2019ordinamento, alcuni istituti che consentivano alle vittime di reati violenti di essere ascoltate nel corso del processo in modalit\u00e0 protetta, per evitare il fenomeno cd. di \u201c<strong>vittimizzazione secondaria<\/strong>\u201d.  <\/p>\n\n\n\n<p>Con il termine si intendono i casi in cui la vittima del reato, nel corso del processo penale, \u00e8 costretta a rivivere la tragicit\u00e0 dei momenti della violenza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00c8 cos\u00ec che si pu\u00f2 combattere (veramente) la violenza di genere?<\/h2>\n\n\n\n<p>Al di l\u00e0 dell\u2019abbreviazione dei termini, sia per la trattazione dei processi, sia per l\u2019adozione di misure cautelari, quello che connota tali interventi legislativi \u00e8 la poca <strong>attenzione<\/strong> della <strong>politica<\/strong> ad un <strong>tema<\/strong> chiave: la <strong>cultura<\/strong> e l\u2019<strong>educazione<\/strong>. Il <strong>diritto penale<\/strong> \u00e8 un ottimo strumento per acquietare la pancia dei cittadini.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>inasprimento<\/strong> delle pene, la <strong>rapidit\u00e0<\/strong> dei processi, gli strumenti <strong>cautelari<\/strong> hanno la loro fondamentale importanza per garantire la tutela di soggetti, vittime di gravi reati.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma, d\u2019altronde, nulla \u00e8 pi\u00f9 <strong>efficace<\/strong> di un <strong>penetrante<\/strong> intervento di <strong>distruzione<\/strong> di schemi e <strong>modelli sociali<\/strong> <strong>antiquati<\/strong> e rigidi. Modelli di <strong>sopraffazione<\/strong>, di <strong>ostilit\u00e0<\/strong>, di <strong>violenza<\/strong> che possono trovare la loro fine solo nelle <strong>formazioni sociali<\/strong> in cui vi \u00e8 il principio dello <strong>sviluppo<\/strong> della persona umana: la <strong>famiglia<\/strong> e la <strong>scuola<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Eppure, gi\u00e0 il D.L. n. 93 del 2013, pi\u00f9 volte riformato, aveva disciplinato un \u201cpiano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica\u201d. Si erano gi\u00e0 previste e stanziate, insomma, risorse umane ed economiche per <strong>promuovere<\/strong> un&#8217;adeguata <strong>formazione<\/strong> del personale della <strong>scuola<\/strong> ai temi della <strong>violenza<\/strong> e della <strong>discriminazione<\/strong> di genere.<\/p>\n\n\n\n<p> Si garantivano attivit\u00e0 varie di <strong>sensibilizzazione<\/strong>, <strong>informazione<\/strong> e <strong>formazione<\/strong> degli <strong>studenti<\/strong>, al fine di prevenire gravi fatti di reato, anche attraverso un&#8217;adeguata valorizzazione della tematica nei <strong>libri<\/strong> di testo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante ci\u00f2, ad oltre dieci anni di distanza, stiamo ancora qui a pensare \u201csi poteva fare di pi\u00f9\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I recenti fatti di cronaca hanno ridestato preoccupazioni sedimentate gi\u00e0 da molto tempo nella memoria storica della nostra comunit\u00e0 nazionale. 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