{"id":6276,"date":"2024-02-21T16:40:59","date_gmt":"2024-02-21T15:40:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/?p=6276"},"modified":"2024-03-08T12:58:51","modified_gmt":"2024-03-08T11:58:51","slug":"il-diritto-di-morire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/2024\/02\/21\/il-diritto-di-morire\/","title":{"rendered":"Il diritto di morire"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>diritto<\/strong> di porre volontariamente fine alla propria <strong>esistenza<\/strong> si colloca, inevitabilmente, tra i temi <strong>eticamente sensibili<\/strong>, i quali sono, per loro intrinseca natura, sempre al centro di aspri dibattiti giuridici e politici (<a href=\"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/2023\/09\/21\/maternita-surrogata\/\" title=\"leggi qui il precedente articolo sulla maternit\u00e0 surrogata\">leggi qui il precedente articolo sulla <strong>maternit\u00e0 surrogata<\/strong><\/a>). Tali argomenti si pongono solitamente al di fuori di rigide ideologie politiche di appartenenza, in quanto includono il contemperamento di supremi <strong>valori<\/strong> morali, sociali e giuridici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il diritto di morire implica almeno due valutazioni: una sul piano etico; l\u2019altra sul terreno giuridico<\/strong>. In particolare, bisogna interrogarsi, dapprima, sul principio di libera autodeterminazione personale, e se questo racchiuda in s\u00e9 anche il diritto di operare la <strong>scelta<\/strong> di porre fine alla propria vita che, come propugnato dalla filosofia stoica, rappresenterebbe l\u2019<strong>esaltazione massima della libert\u00e0 individuale<\/strong>. Inoltre, \u00e8 opportuno chiedersi se l\u2019ordinamento giuridico possa predisporre il sostrato legale per rendere effettivo tale diritto, bilanciandolo con altro valore di indubbio rilievo, ossia il<strong> diritto alla vita<\/strong>, <strong>come diritto inviolabile della persona umana<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">I diritti di nuova generazione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il diritto di morire rientra, a pieno titolo, tra i cd. diritti di \u201c<strong>nuova generazione<\/strong>\u201d, ossia una categoria di facolt\u00e0 che trova la propria origine e la propria linfa nel progresso sociale. Nessun testo legislativo, difatti, menziona espressamente tale diritto, che mai \u00e8 stato preso in considerazione come pretesa giuridicamente tutelabile. Non a caso, si \u00e8 soliti incasellare tale facolt\u00e0 tra i diritti rivendicabili da una persona affetta da malattia terminale, che provoca sofferenze fisiche e psicologiche non tollerabili. Il diritto di morire, in casi del genere, si sostanzierebbe o nel rifiutare i trattamenti medici, evitando un <strong>accanimento terapeutico <\/strong>per una condizione di irreversibilit\u00e0 patologica del quadro clinico, ovvero nel chiedere un\u2019assistenza al suicidio, in quanto non si \u00e8 in grado, da soli, di porre fine alla propria esistenza. La materia lambisce, per certi aspetti, anche il tema della<strong> dignit\u00e0 umana<\/strong>, in quanto vivere dignitosamente comporta anche la facolt\u00e0 di spegnersi in modo decoroso mantenendo, cos\u00ec, un senso di controllo sul proprio corpo ed evitando l\u2019acuirsi di sofferenze per s\u00e9 stessi e per i propri cari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D&#8217;altra parte, c\u2019\u00e8 chi sostiene che vi sia un <strong>legittimo interesse<\/strong> dello <strong>Stato<\/strong> ad evitare la <strong>soppressione<\/strong> fisica dei cittadini, poich\u00e9 sarebbe suo dovere garantire i diritti inviolabili della persona umana, tra cui rientra, a pieno titolo, il diritto alla salute, all\u2019integrit\u00e0 fisica ed alla vita. Questa visione \u00e8 supportata anche da parte del mondo medico, che considera il suicidio sempre e comunque come un atto contro natura e irrazionale, causato, sovente, da problematiche psichiche.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il caso Dj Fabo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I contrasti pi\u00f9 accesi si sono fronteggiati sul campo del <strong>diritto penale<\/strong> (si pensi ai casi Welby, Englaro e <strong>Cappato<\/strong>), ove vi sono delle norme che tutelano la vita umana. In particolare, il codice penale incrimina la condotta omicidiaria (art. 575 c.p.), ma anche fatti delittuosi che \u201c<em>tutela(no) (il) diritto alla vita, soprattutto delle persone pi\u00f9 deboli e vulnerabili, che l&#8217;ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualit\u00e0, di tutelare le persone che attraversano difficolt\u00e0 e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio, subiscano interferenze di ogni genere<\/em>\u201d. Ebbene, gli artt. 579 e 580 c.p. puniscono, rispettivamente, l\u2019<strong>omicidio del consenziente<\/strong> e l\u2019<strong>istigazione o aiuto al suicidio<\/strong>. Considerata l\u2019<strong>indisponibilit\u00e0<\/strong> del bene vita, ritenuto un valore imprescindibile di rilievo costituzionale ed internazionale, il legislatore ha inteso punire tutte quelle condotte che attentino anche <strong>indirettamente<\/strong> alla vita umana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte Costituzionale (sentenza n. 242\/2019) \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi sulla <strong>legittimit\u00e0 costituzionale<\/strong> dell\u2019art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio). In dettaglio, la vicenda riguarda il noto caso di Fabiano Antoniani (<strong>Dj Fabo<\/strong>) il quale, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel giugno 2014, era rimasto <strong>tetraplegico<\/strong> e affetto da <strong>cecit\u00e0 bilaterale corticale<\/strong> (dunque, permanente). Il soggetto non era autonomo nella <strong>respirazione<\/strong>, nell&#8217;<strong>alimentazione<\/strong> e nell&#8217;<strong>evacuazione<\/strong>. Era percorso, altres\u00ec, da ricorrenti <strong>spasmi<\/strong> e <strong>contrazioni<\/strong>, produttivi di acute <strong>sofferenze<\/strong>, che non potevano essere completamente lenite farmacologicamente, se non mediante <strong>sedazione<\/strong> profonda. Conservava, per\u00f2, intatte le facolt\u00e0 <strong>intellettive<\/strong>. All&#8217;esito di lunghi e ripetuti ricoveri ospedalieri e di vari tentativi di riabilitazione e di cura, la sua condizione era risultata <strong>irreversibile<\/strong>.&nbsp; Aveva perci\u00f2 maturato, a poco meno di due anni di distanza dall&#8217;incidente, la volont\u00e0 di porre fine alla sua esistenza, comunicandola ai propri cari. Per dare forza alla propria scelta, aveva intrapreso, in diverse occasioni, uno &#8220;sciopero&#8221; della <strong>fame<\/strong> e della <strong>parola<\/strong>, rifiutando per alcuni giorni di essere alimentato e di parlare. Di seguito a ci\u00f2, aveva preso contatto, nel maggio 2016, tramite la propria fidanzata, con organizzazioni <strong>svizzere<\/strong> che si occupano dell&#8217;assistenza al <strong>suicidio<\/strong>: pratica consentita, a certe condizioni, dalla <strong>legislazione elvetica<\/strong>. Entrato in contatto con <strong>Marco Cappato<\/strong>, politico e attivista italiano, quest\u2019ultimo aveva accettato di accompagnarlo presso la struttura prescelta. In <strong>Svizzera<\/strong>, il personale della struttura, verificate le sue <strong>condizioni di salute<\/strong>, il suo <strong>consenso<\/strong> e la sua <strong>capacit\u00e0<\/strong>, gli consentiva, in data 27 febbraio 2017, di azionare con la bocca uno stantuffo, attraverso cui l&#8217;interessato aveva iniettato nel proprio organismo un farmaco <strong>letale<\/strong>. Fino all\u2019ultimo momento Antoniani, si era mostrato determinato nel porre fine alla propria vita.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La decisione della Corte Costituzionale su Marco Cappato<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Giudice, dinanzi al quale Cappato \u00e8 imputato di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), ha chiesto l&#8217;intervento della Corte Costituzionale per vagliare la legittimit\u00e0 della norma. La Corte ha risposto, individuando \u201c<em>una <strong>circoscritta area di non conformit\u00e0 costituzionale<\/strong> della fattispecie criminosa<\/em>\u201d. Si tratterebbe, in particolare,\u201c<em>(dei) casi in cui l&#8217;aspirante suicida si identifichi &#8211; come nella vicenda oggetto del giudizio a quo &#8211; in una persona \u00ab(a) affetta da una <strong>patologia irreversibile<\/strong> e (b) fonte di <strong>sofferenze fisiche o psicologiche<\/strong>, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di <strong>trattamenti di sostegno vitale<\/strong>, ma resti (d) <strong>capace di prendere decisioni libere e consapevoli<\/strong>\u00bb<\/em>\u201d<sup data-fn=\"72978264-d63a-4acf-a3fe-ac12a7d50d7a\" class=\"fn\"><a href=\"#72978264-d63a-4acf-a3fe-ac12a7d50d7a\" id=\"72978264-d63a-4acf-a3fe-ac12a7d50d7a-link\">1<\/a><\/sup>. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tali casi, \u201c<em>l&#8217;assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita pu\u00f2 presentarsi al malato come l&#8217;unico modo per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale in vita non pi\u00f9 voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all&#8217;art. 32, secondo comma, Cost.<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I Giudici, dunque, individuano nel <strong>diritto<\/strong> a rifiutare <strong>accanimenti terapeutici<\/strong> anche la facolt\u00e0 di porre fine alla propria esistenza, quando questa diventa un peso insostenibile per un soggetto gravemente malato, ove la vita diviene fonte di sofferenze non pi\u00f9 tollerabili dal punto di vista fisico e psichico. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">In dettaglio, la Corte statuisce che non pu\u00f2 essere <strong>incriminato<\/strong> e <strong>punito<\/strong> il soggetto che materialmente agevola il proposito suicidario del malato, quando quest\u2019ultimo si \u00e8 consapevolmente e liberamente determinato alla morte. <\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Consulta \u00e0ncora tale diritto alla legge n. 219 del 2017 (legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento \u2013 <strong>DAT<\/strong><sup data-fn=\"ce6385cd-6cde-4b04-8a22-a8602a6619e2\" class=\"fn\"><a href=\"#ce6385cd-6cde-4b04-8a22-a8602a6619e2\" id=\"ce6385cd-6cde-4b04-8a22-a8602a6619e2-link\">2<\/a><\/sup>) che riconosce, difatti, ad ogni persona capace di agire, il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi <strong>trattamento sanitario<\/strong>, ancorch\u00e9 necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale. Tuttavia, per ritenere non punibile l\u2019agevolazione al suicidio \u201c<em>occorrer\u00e0, dunque, che le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell&#8217;aiuto (al suicidio) &#8211; <strong>patologia irreversibile<\/strong>, grave <strong>sofferenza<\/strong> fisica o psicologica, <strong>dipendenza<\/strong> da trattamenti di sostegno vitale e capacit\u00e0 di prendere decisioni <strong>libere e consapevoli<\/strong> &#8211; abbiano formato oggetto di <strong>verifica<\/strong> in ambito <strong>medico<\/strong>; che la volont\u00e0 dell&#8217;interessato sia stata manifestata in modo <strong>chiaro e univoco<\/strong>, compatibilmente con quanto \u00e8 consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte Costituzionale evidenzia, d\u2019altronde, che la \u201c<em>legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti <strong>diretti<\/strong>, non gi\u00e0 ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne <strong>la morte<\/strong>. Pertanto, il paziente, per congedarsi dalla vita, \u00e8 costretto a subire un processo pi\u00f9 lento e pi\u00f9 carico di sofferenze per le persone che gli sono care<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I Giudici, consapevoli di non poter andare oltre la verifica di legittimit\u00e0 costituzionale, lanciano un monito al legislatore, chiedendo allo stesso di intervenire in materia per far fronte a queste nuove istanze sociali di indubbio rilievo, anche <strong>costituzionale<\/strong>. In dettaglio, il monito ha ad oggetto la possibilit\u00e0 di introdurre, per legge, la possibilit\u00e0 di interrompere la propria esistenza <strong>direttamente<\/strong>, attraverso una <strong>pratica medica, <\/strong>non passando necessariamente attraverso l\u2019<strong>interruzione<\/strong> dei trattamenti terapeutici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dunque, \u201c<em>la conclusione \u00e8 (\u2026) che entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonch\u00e9 irragionevolmente la libert\u00e0 di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La proposta di Referendum Abrogativo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto premesso, sulla base di tali presupposti, recentemente si \u00e8 nuovamente pronunciata la Corte Costituzionale (sent. n. 50\/2022), sulla proposta referendaria avanzata da diverse associazioni, ed attraverso la quale si chiedeva l\u2019abrogazione parziale dell\u2019art. 579 c.p. (omicidio del consenziente). Con tale quesito, dunque, si chiedeva di rendere lecita sul territorio nazionale la condotta omicidiaria perpetrata nei confronti di un soggetto che acconsente alla propria morte, fuori dai casi in cui il consenso risulti invalido per l&#8217;incapacit\u00e0 dell&#8217;offeso o per un vizio della sua formazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum, in quanto \u201c<em>eliminando (parzialmente) la fattispecie di omicidio consentito (\u2026), il testo risultante dall&#8217;approvazione del referendum escluderebbe implicitamente (\u2026), la rilevanza penale dell&#8217;omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicch\u00e9 la norma verrebbe a sancire, all&#8217;inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilit\u00e0 della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo<\/em>\u201d<sup data-fn=\"42c0166f-edac-4f37-bdf2-6aa70404c72b\" class=\"fn\"><a href=\"#42c0166f-edac-4f37-bdf2-6aa70404c72b\" id=\"42c0166f-edac-4f37-bdf2-6aa70404c72b-link\">3<\/a><\/sup>. Insomma, \u201c<em>l&#8217;effetto di liceizzazione dell&#8217;omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del &#8220;s\u00ec&#8221; non risulterebbe affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili<\/em>\u201d. Con l\u2019abrogazione <strong>parziale<\/strong> della disposizione, quindi, verrebbe alla luce una normativa, che produrrebbe la &#8220;<strong>liberalizzazione<\/strong>&#8221; indiscriminata del fatto omicidiario commesso ai danni di un soggetto consenziente. Diverrebbero, difatti, lecite non solo le condotte volte ad agevolare la morte di una persona affetta da gravi patologie e da un quadro clinico irreversibile, ma anche quelle condotte di omicidio del consenziente caratterizzate da \u201c<em>situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo), sino al mero taedium vitae, ovvero pure a scelte che implichino, comunque sia, l&#8217;accettazione della propria morte per mano altrui<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La Corte, pertanto, evidenzia come la norma si ponga a presidio di un diritto fondamentale della persona umana e che il quesito referendario sarebbe idoneo a rendere lecite non solo le condotte immaginate dalle associazioni proponenti, ma una serie di altri comportamenti che attenterebbero alla vita umana eliminando giuridicamente un <strong>presidio minimo di tutela<\/strong>.<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Le associazioni, pertanto, pur &#8220;perdendo&#8221; una battaglia giuridica, devono servirsi degli strumenti pi\u00f9 opportuni per continuare a portare all&#8217;attenzione del legislatore il tema dell&#8217;assistenza al suicidio, facendosi portavoce di persone che vivono in un profondo stato di disagio e che chiedono solo una cosa: <strong>che venga rispettato il loro diritto di morire (dignitosamente).<\/strong><\/p>\n\n\n<ol class=\"wp-block-footnotes\"><li id=\"72978264-d63a-4acf-a3fe-ac12a7d50d7a\">Corte Costituzionale, sent. 24 settembre 2019, n. 242, Presidente Lattanzi, estensore Modugno <a href=\"#72978264-d63a-4acf-a3fe-ac12a7d50d7a-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 1\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"ce6385cd-6cde-4b04-8a22-a8602a6619e2\">L. 22 dicembre 2017, n. 219\u00a0&#8211; Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento <a href=\"#ce6385cd-6cde-4b04-8a22-a8602a6619e2-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 2\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"42c0166f-edac-4f37-bdf2-6aa70404c72b\">Corte Costituzionale, sent. 2 marzo 2022, n. 50, Presidente Amato, estensore Modugno <a href=\"#42c0166f-edac-4f37-bdf2-6aa70404c72b-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 3\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto di porre volontariamente fine alla propria esistenza si colloca, inevitabilmente, tra i temi eticamente sensibili, i quali sono, per loro intrinseca natura, sempre al centro di aspri dibattiti giuridici e politici (leggi qui il precedente articolo sulla maternit\u00e0 surrogata). 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