{"id":6872,"date":"2024-04-11T17:38:39","date_gmt":"2024-04-11T15:38:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/?p=6872"},"modified":"2024-04-11T17:38:40","modified_gmt":"2024-04-11T15:38:40","slug":"lamore-al-tempo-della-pena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofpublicinterest.eu\/index.php\/2024\/04\/11\/lamore-al-tempo-della-pena\/","title":{"rendered":"L&#8217;amore al tempo della pena"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00c8 notizia<sup data-fn=\"1c83c934-a29a-45ab-a61f-475a5c139930\" class=\"fn\"><a href=\"#1c83c934-a29a-45ab-a61f-475a5c139930\" id=\"1c83c934-a29a-45ab-a61f-475a5c139930-link\">1<\/a><\/sup> recente che il carcere di <strong>Padova<\/strong> ha predisposto, all&#8217;interno delle proprie mura, le nuove <strong>stanze dell\u2019amore<\/strong>. In particolare, l\u2019Istituto ha deciso di allestire spazi idonei a garantire momenti di riservatezza tra il soggetto detenuto ed il proprio <strong>partner<\/strong> (coniuge, convivente o legato da unione civile). Si tratta di una interessante novit\u00e0 sul tema, molto delicato, del<strong> diritto all\u2019intimit\u00e0 intramuraria<\/strong>, che non sempre \u00e8 stata garantita adeguatamente.<\/p>\n\n\n\n<p>La novit\u00e0 ha spinto gli istituti penitenziari, sparsi su tutto il territorio nazionale, ad imbastire dei tavoli di lavoro con tutte le autorit\u00e0 competenti (D.A.P.<sup data-fn=\"662e44a4-88ca-4347-b42f-1c31a42b15b2\" class=\"fn\"><a id=\"662e44a4-88ca-4347-b42f-1c31a42b15b2-link\" href=\"#662e44a4-88ca-4347-b42f-1c31a42b15b2\">2<\/a><\/sup> e Magistratura di Sorveglianza), al fine di rendere effettivo tale diritto, attraverso anche l&#8217;impiego di considerevoli risorse economiche. Difatti, le inqualificabili condizioni delle carceri italiane, che versano spesso in stato di degrado strutturale, in considerazione anche del sovraffollamento carcerario<sup data-fn=\"0007f748-7070-4dec-bd49-9b84fa0ee9b7\" class=\"fn\"><a id=\"0007f748-7070-4dec-bd49-9b84fa0ee9b7-link\" href=\"#0007f748-7070-4dec-bd49-9b84fa0ee9b7\">3<\/a><\/sup>, non devono comunque essere ostative alla realizzazione di un diritto fondamentale della persona umana, cos\u00ec come ha chiarito la Corte Costituzionale nella pronuncia che si esaminer\u00e0 di seguito<sup data-fn=\"19763643-9532-4304-a890-63b200a8c69c\" class=\"fn\"><a id=\"19763643-9532-4304-a890-63b200a8c69c-link\" href=\"#19763643-9532-4304-a890-63b200a8c69c\">4<\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma prima di analizzare che cosa rientra nei diritti di un detenuto, addentriamoci nel concetto di detenzione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Che cosa implica l&#8217;essere in detenzione?<\/h2>\n\n\n\n<p>Il <strong>detenuto<\/strong> \u00e8 un soggetto a cui lo Stato nega la libert\u00e0 personale, in quanto meritevole di pena per la commissione di un fatto particolarmente deplorevole e penalmente rilevante. Si tratta di un soggetto che viene a trovarsi in uno stato di reclusione, ove sono fortemente limitati i diritti fondamentali della persona umana.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo stato di detenzione comporta, solitamente, il collocamento del reo negli Istituti Penitenziari, in cui il soggetto viene isolato rispetto al resto della comunit\u00e0, in quanto ha violato le regole poste a presidio della pacifica convivenza civile.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli interpreti, nel corso del tempo, si sono variamente interrogati sulla <strong>funzione della pena<\/strong>. Superate, difatti, le remote concezioni della pena come espressione della legge del taglione (\u201cocchio per occhio, dente per dente\u201d), secondo cui la sanzione penale doveva consistere nell\u2019inflizione, spesso fisica, del corrispondente male che il reo aveva arrecato alla vittima del reato, le concezioni pi\u00f9 recenti, chiaramente illuminate da una visione antropocentrica e liberale, vanno verso soluzioni pi\u00f9 vicine ai moderni standards di civilt\u00e0 sociale e giuridica, raggiunti dalle democrazie occidentali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La funzione rieducativa della pena<\/h2>\n\n\n\n<p>La teoria accolta nella Carta Costituzionale \u00e8 legata alla <strong>funzione rieducativa<\/strong> della pena, secondo cui il reo, attraverso percorsi risocializzanti (e rieducativi), deve riacquisire gli strumenti minimi necessari per la convivenza civile. L\u2019art. 27 Cost. prevede, difatti, che <em>le pene<\/em>, in primo luogo, <em>non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0 e<\/em>, in secondo luogo,<em> devono tendere alla rieducazione del condannato.<\/em> Non \u00e8, peraltro, ammessa la pena di morte, sanzione non pi\u00f9 conforme ai valori cui si ispira la Costituzione Italiana.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La legge sull&#8217;ordinamento penitenziario<\/h2>\n\n\n\n<p>Al fine di garantire i <strong>diritti dei detenuti<\/strong>, ed evitare trattamenti inumani e degradanti, il legislatore, in ossequio ai principi espressi dalla Carta Costituzionale, ha adottato la legge sull\u2019ordinamento penitenziario (L. n. 354\/1975), che ha come obiettivo dichiarato quello di conformare ad umanit\u00e0 il trattamento penitenziario dei detenuti, assicurando sempre il rispetto della dignit\u00e0 della persona (art. 1 comma I).<\/p>\n\n\n\n<p>Il trattamento, inoltre, anche attraverso i contatti con l\u2019esterno, deve tendere al reinserimento sociale del condannato ed essere attuato secondo un criterio di \u201cindividualizzazione\u201d, in rapporto alle specifiche condizioni sociali ed economiche degli interessati. Ad ogni persona detenuta devono essere garantiti i diritti fondamentali, essendo vietata ogni violenza fisica o morale in suo danno. Inoltre, <em>negli istituti l&#8217;ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libert\u00e0<\/em><sup data-fn=\"91122a14-91e5-49bb-8477-56158c81d635\" class=\"fn\"><a id=\"91122a14-91e5-49bb-8477-56158c81d635-link\" href=\"#91122a14-91e5-49bb-8477-56158c81d635\">5<\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tra i diritti del detenuto c&#8217;\u00e8 anche l&#8217;intimit\u00e0 intramuraria<\/h2>\n\n\n\n<p>Orbene, considerato che, negli istituti penitenziari, l&#8217;ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti della persona detenuta, e non potendo essere adottate restrizioni non giustificabili se non con l&#8217;esigenza di mantenimento della sicurezza, ci si \u00e8 recentemente interrogati sulla possibilit\u00e0 di garantire, anche tra le mura del carcere, il diritto all\u2019intimit\u00e0 del detenuto sia con il coniuge, sia con un soggetto convivente o con lui legato da unione civile (nelle forme previste dalla Legge Cirinn\u00e0<sup data-fn=\"57868846-7b2e-4dc6-a884-b798f5b66404\" class=\"fn\"><a id=\"57868846-7b2e-4dc6-a884-b798f5b66404-link\" href=\"#57868846-7b2e-4dc6-a884-b798f5b66404\">6<\/a><\/sup>).<\/p>\n\n\n\n<p>La questione \u00e8 stata posta all\u2019attenzione della Corte Costituzionale, in quanto l\u2019art. 18 della predetta L. n. 354\/75, che regola colloqui, corrispondenza ed informazione per i detenuti, prevede espressamente, al comma III, che i <em>colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo <strong>a vista<\/strong> e non auditivo del personale di custodia. Tali locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio (\u2026)<\/em>. In particolare, ci si \u00e8 chiesti se il controllo a vista, ad opera del personale di vigilanza (Polizia Penitenziaria), non sia ostativo a consentire un rapporto di <strong>intimit\u00e0<\/strong> tra il detenuto ed il colloquiante, andando ad incidere cos\u00ec negativamente su un diritto fondamentale della persona umana, specialmente quando il controllo particolarmente stringente non sia comunque giustificato da alcuna esigenza di sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Interrogata sul punto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 18 della legge sull\u2019ordinamento penitenziario, \u201c<em>nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell\u2019unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell\u2019ordine e della disciplina, n\u00e9, riguardo all\u2019imputato, ragioni giudiziarie<\/em>\u201d<sup data-fn=\"437d9bfd-1940-45ef-a3e0-8ffe3c6b6721\" class=\"fn\"><a id=\"437d9bfd-1940-45ef-a3e0-8ffe3c6b6721-link\" href=\"#437d9bfd-1940-45ef-a3e0-8ffe3c6b6721\">7<\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Dunque, la Consulta ha riscontrato un\u2019evidente violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, in quanto, una disciplina cos\u00ec stringente, ove irragionevole ed ingiustificata nell\u2019applicazione, andrebbe a comprimere la <strong>dignit\u00e0 della persona<\/strong> e, per certi aspetti, anche la funzione rieducativa della pena, in un\u2019ottica <strong>risocializzante del percorso carcerario<\/strong>. Difatti, il controllo a vista renderebbe pressoch\u00e9 impossibile al detenuto di esprimere l\u2019affettivit\u00e0 con la persona a lui stabilmente legata da un vincolo relazionale, quando tale controllo non sia in alcun modo giustificato da ragioni di sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>La Consulta evidenzia, con l\u2019eleganza che la contraddistingue nella stesura delle sentenze, che \u201c<em>l\u2019ordinamento <strong>tutela le relazioni affettive<\/strong> della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libert\u00e0 di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l\u2019essenza. Lo stato di detenzione pu\u00f2 incidere sui termini e sulle modalit\u00e0 di esercizio di questa libert\u00e0, ma <strong>non pu\u00f2 annullarla in radice<\/strong>, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in societ\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il presidio visivo degli operatori del Corpo di Polizia Penitenziaria andrebbe obiettivamente a restringere eccessivamente lo spazio di espressione dell\u2019affettivit\u00e0, anche <strong>sessuale<\/strong>, tra il detenuto ed il partner per la naturale intimit\u00e0 che questa effettivamente richiede.<\/p>\n\n\n\n<p>Con tale pronuncia, la Corte, pone una luce nuova sul diritto all\u2019<strong>intimit\u00e0<\/strong> ed all\u2019<strong>affettivit\u00e0<\/strong> intramuraria del detenuto, rappresentando come esso costituisca diritto fondamentale della persona umana, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali (in particolare la famiglia) in cui si sviluppa la sua personalit\u00e0. Invero, proprio al fine di garantire un percorso risocializzante e rieducativo, al detenuto deve essere consentito di mantenere relazioni stabili con i soggetti che vivono al di fuori delle mura carcerarie.<\/p>\n\n\n\n<p>La Consulta va oltre, evidenziando che limitare, eccessivamente ed irragionevolmente, tali diritti fondamentali ha ripercussioni non di poco momento anche sulle \u201c<em>persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilit\u00e0 di coltivare il rapporto, anche per anni<\/em>\u201d. Ci\u00f2 comporterebbe una compressione ingiustificata anche dei diritti dei soggetti completamente estranei al reato ed all&#8217;esecuzione della pena, ma, appunto, legati sentimentalmente al reo detenuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto ci\u00f2 \u00e8, d\u2019altronde, possibile sempre se &#8220;il tenersi lontano da occhi indiscreti&#8221; non vada ad inficiare ingiustificatamente le ragioni di disciplina, ordine pubblico e sicurezza dell\u2019istituto penitenziario.<\/p>\n\n\n\n<p>Invero, la Corte evidenzia come una pena che impedisca al condannato di esercitare l\u2019affettivit\u00e0 nei colloqui con i propri familiari rischia di rivelarsi, addirittura, inidonea ai fini rieducativi e potrebbe portare, dunque, alla cd. \u201c<strong>desertificazione affettiva<\/strong>\u201d che \u00e8 l\u2019esatto opposto della risocializzazione. &#8220;L\u2019impossibilit\u00e0 di coltivare i rapporti, nella intimit\u00e0 che obiettivamente richiedono, potrebbe condurre alla dissoluzione totale dei legami&#8221; e potrebbe comportare un isolamento sociale, soprattutto nel periodo post-carcerario, assolutamente incompatibile con la funzione principale del sistema sanzionatorio: la rieducazione e risocializzazione del condannato.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte, in poche ma significative pagine, si esprime favorevolmente alla <em>funzione rieducativa dell&#8217;amore<\/em>. Il pi\u00f9 profondo dei sentimenti umani \u00e8 utile a non annichilire completamente la personalit\u00e0 del condannato, consentendogli di rendere agevole il suo ritorno alla libert\u00e0 ed agli affetti, soprattutto familiari.<\/p>\n\n\n<ol class=\"wp-block-footnotes\"><li id=\"1c83c934-a29a-45ab-a61f-475a5c139930\">Notizia pubblicata sui principali organi di stampa: Ansa.it <a href=\"#1c83c934-a29a-45ab-a61f-475a5c139930-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 1\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"662e44a4-88ca-4347-b42f-1c31a42b15b2\">Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria <a href=\"#662e44a4-88ca-4347-b42f-1c31a42b15b2-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 2\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"0007f748-7070-4dec-bd49-9b84fa0ee9b7\">L&#8217;Associazione Antigone, al 29 dicembre 2023, ha fornito i seguenti dati: &#8220;i detenuti sono 60.000, oltre 10.000 in pi\u00f9 dei posti realmente disponibili e con un\u00a0<strong>tasso di sovraffollamento ufficiale del 117,2%<\/strong>, con una crescita nell&#8217;ultimo trimestre (da settembre a novembre 2023) di 1.688 unit\u00e0. Nel trimestre precedente di 1.198&#8243; &#8211; tratto da antigone.it <a href=\"#0007f748-7070-4dec-bd49-9b84fa0ee9b7-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 3\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"19763643-9532-4304-a890-63b200a8c69c\">Corte Costituzionale, sent. n. 10\/2024 <a href=\"#19763643-9532-4304-a890-63b200a8c69c-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 4\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"91122a14-91e5-49bb-8477-56158c81d635\">Legge \u00a026 luglio 1975, n. 354 &#8211; Norme sull&#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u00e0 <a href=\"#91122a14-91e5-49bb-8477-56158c81d635-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 5\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"57868846-7b2e-4dc6-a884-b798f5b66404\">Legge 20 maggio 2016, n. 76 &#8211; Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze <a href=\"#57868846-7b2e-4dc6-a884-b798f5b66404-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 6\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><li id=\"437d9bfd-1940-45ef-a3e0-8ffe3c6b6721\">Corte Costituzionale, sent. n. 10\/2024 <a href=\"#437d9bfd-1940-45ef-a3e0-8ffe3c6b6721-link\" aria-label=\"Salta al riferimento nella nota a pi\u00e8 di pagina 7\">\u21a9\ufe0e<\/a><\/li><\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 notizia recente che il carcere di Padova ha predisposto, all&#8217;interno delle proprie mura, le nuove stanze dell\u2019amore. 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